Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
- interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- interventi di ristrutturazione edilizia che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso, non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
- le varianti a permessi di costruire che non incidono su parametri urbanistici e volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004), non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001,
vengono definiti “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso