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COME FARE PER

Presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Descrizione:
La SCIA (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività) è uno strumento di semplificazione e liberalizzazione delle attività d’impresa che dall’agosto del 2010, per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 49, comma 4-bis), ha sostituito la più conosciuta DIA (dichiarazione di inizio attività), con conseguente riscrittura dell’art. 19 della legge n. 241/1990 che l’aveva introdotta a suo tempo.

La SCIA è stata anche estesa alle attività edilizie (art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12.7.2011, n. 106)


Come Fare:

Per la presentazione seguire le modalità indicate presso lo Sportello Unico per l'Edilizia raggiungibile al link sottostante.
La presentazione è effettuata solo con modalità telematica.


Per la trasmissione di un'istanza edilizia vedi link sottostante

 


Informazioni specifiche:
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
  • interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  • interventi di ristrutturazione edilizia che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso, non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
  • le varianti a permessi di costruire che non incidono su parametri urbanistici e volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004), non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, vengono definiti “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

Dove Rivolgersi:
Tecnico (Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, Acquisti) (vedi dettaglio e orario di apertura)

Collegamenti:
- SUE Sportello Unico Edilizia
- Trasmettere un'istanza edilizia